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Linee Guida in Materia di Trattamento di Dati Personali da parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti Ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero


Questo è il testo delle Linee Guida adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti, Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque lo aggiungo io).
Le Linee Guida non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via elencando.
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, interpretabile come un riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria prassi per ogni professionista.

Con l'entrata in vigore della General Data Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 2016/679 e del successivo Decreto Legislativo D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione del Regolamento stesso, il Garante ha preannunciato una revisione delle Linee Guida per molti settori. Siamo in attesa.

 

Edit 10 VI 2023
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