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Strumenti
Linee
Guida in Materia di Trattamento di Dati Personali da parte dei
Consulenti Tecnici e dei Periti Ausiliari del Giudice e del Pubblico
Ministero
Questo
è il testo delle Linee
Guida adottate dal Garante
per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti,
Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque
lo aggiungo io).
Le Linee Guida
non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché
quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il
D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo
gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale
e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa
alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti
disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli
articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale
(in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla
normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli
obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via
elencando.
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, interpretabile come un
riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un
secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria
prassi per ogni professionista.
Con l'entrata in vigore della General Data Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 2016/679 e del successivo Decreto Legislativo D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione del Regolamento stesso, il Garante ha preannunciato una revisione delle Linee Guida per molti settori. Siamo in attesa.
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